L'INAIL - con Circolare 4 luglio 2025, n. 40- ha richiamato le indicazioni divulgate dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 9/2025 ed ha fornito alcune precisazioni in merito ai profili assicurativi INAIL per le prestazioni di lavoro svolte mediante piattaforme digitali.
In base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), si applicano diversi criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi:
- Lavoro autonomo: il premio è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. L’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta agli adempimenti previsti per i datori di lavoro e al pagamento del premio;
- Collaborazioni etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015 e rapporti di lavoro subordinati: si applicano le regole previste per i lavoratori dipendenti. I premi sono determinati in base alla retribuzione effettiva o a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o comunque dal CCNL da assumere.
SICUREZZA SUL LAVORO
Emergenza caldo: il protocollo del Ministero del Lavoro e le indicazioni INPS per accedere alla cassa integrazione
Con l’inasprirsi delle ondate di calore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’INPS mettono in campo strumenti per tutelare la salute dei lavoratori e garantire la continuità produttiva. Dal nuovo Protocollo quadro sulle emergenze climatiche al messaggio INPS sulle richieste di Cassa integrazione per temperature elevate, il sistema lavoro italiano si adegua alla nuova normalità climatica.