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Notizie del 17 settembre 2024



NEWS - INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica


L'INAIL – con Circolare del 16 settembre 2024, n. 27 – ha comunicato la determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2024.

Per l’anno 2024, la variazione percentuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (Indice Foi Istat), intervenuta tra il 2022 e il 2023, è risultata pari al 5,4%.




NEWS - INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: variazione dell’interesse di dilazione e di differimento per omesso o ritardato versamento


L’INPS – con Circolare del 16 settembre 2024, n. 89 – ha reso noto che la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) con decorrenza dal 18 settembre 2024.

Pertanto, a decorrere dal 18 settembre 2024, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,65% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.




NEWS - INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INAIL: rivalutati i minimali ed i massimali di rendita dal 1° luglio 2024


L'INAIL - con Circolare del 16 settembre 2024, n. 25 - facendo seguito ai decreti MLPS del 5 luglio 2024, nn. 111113 e 114 , ha reso nota la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti, erogate dall'Istituto, con decorrenza 1° luglio 2024.

Nel dettaglio, l'Istituto illustra i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.




NEWS - PARI OPPORTUNITÀ

In scadenza al 20 settembre l’invio del rapporto biennale sulla parità di genere


A mente del decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 2 luglio 2024, il termine per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, ex art. 4 , comma 1, decreto del 3 giugno 2024, è fissato al 20 settembre 2024, ma solo per il rapporto riferito al biennio 2022-2023.

Tale adempimento è obbligatorio per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, mentre al di sotto di tale soglia è possibile redigere il rapporto su base volontaria.

La mancata trasmissione, protratta anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, comporta l’applicazione delle sanzioni, ex art. 11, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000.




NEWS - DIRITTO DEL LAVORO

EBIFARM: misure di sostegno alla non autosufficienza e genitorialità


EBIFARM ha comunicato che per l’anno 2024 ha previsto, per i lavoratori delle farmacie in regola con il versamento dei contributi, degli interventi di sostegno economico a favore dell’assistenza alla non autosufficienza e della genitorialità.

Al riguardo, le prestazioni economiche previste sono le seguenti:

  • € 400,00 per l'assistenza di familiari non autosufficienti;
  • € 250,00 per la frequenza di uno o più figli all'asilo nido.

 Le domande vanno presentate on line, nei seguenti termini:

  • dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, per l'assistenza alla non autosufficienza;
  • dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025, per la prestazione genitorialità.

Sito EBIFARM - Prestazioni 2024




NEWS - INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Disposta la rivalutazione degli indennizzi del danno biologico


L'INAIL – con Circolare del 16 settembre 2024, n. 26 – ha comunicato la rivalutazione annuale degli importi relativi agli indennizzi del danno biologico, con decorrenza 1° luglio 2024.

In particolare, alla luce dei dati Istat riferiti agli anni 2022-2023, che registrano una variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari al 5,40%, il MLPS dispone la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico nella predetta misura, con D.M. del 16 luglio 2024, n. 119 .

Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2024, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni.




NEWS - INPS, PRESTAZIONI

Compatibilità tra reddito da collaborazione con NASpI e Dis-Coll per gli sportivi dilettanti


L’INPS – con Messaggio del 9 settembre 2024, n. 2985 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha fornito delle istruzioni operative e procedurali finalizzate alla valorizzazione ai fini delle prestazioni NASpI e Dis-Coll del reddito derivante da attività sportiva dilettantistica svolta nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Al riguardo, viene precisato che i percettori di Naspi e Dis-Coll che in corso di fruizione della prestazione esercitano o iniziano un’attività lavorativa, sono tenuti a comunicare all’Inps il relativo reddito annuo presunto entro il termine di 30 giorni decorrenti dall’inizio dell’attività lavorativa o dalla presentazione della domanda di Naspi e Dis-Coll se la suddetta attività era preesistente.

Relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività sportiva nel settore dilettantistico, l’obbligo di comunicazione del reddito presunto annuo sorge solo al superamento della franchigia annua di € 5.000.

Infatti, l’obbligo contributivo per questi lavoratori sorge esclusivamente oltre questa soglia, motivo per cui fino a tale limite non è necessario inviare alcuna comunicazione legata al reddito presunto. Questa precisazione mira a garantire che i lavoratori sportivi agiscano in conformità con le disposizioni, evitando così di incorrere in errori che possano compromettere il diritto all’indennità di disoccupazione.

Al predetto importo concorrono tutti i compensi percepiti dalla totalità dei committenti, ivi compresi i compensi percepiti per lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 cod. civ.

Circa questa tipologia contrattuale, si rammenta che a partire dal 1° giugno 2024, a seguito dell’abrogazione della lett. a) del 2° comma dell’art. 53 del TUIR, i redditi derivanti da prestazioni autonome occasionali ex art. 2222 cod. civ. vengono riclassificati come «redditi diversi», ex art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR.

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