Oggi, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, si svolgerà in diretta streaming la Videoconferenza La nuova Maxi Deduzione al costo del lavoro 2024: normativa e aspetti pratici.
Il Decreto Legislativo n. 216/2023 ha introdotto la c.d. Maxi Deduzione al costo del lavoro per le imprese che hanno assunto, nel corso del 2024, dipendenti con contratto a tempo indeterminato. La misura, che vede la sua applicazione pratica nelle prossime dichiarazioni dei redditi, è ancora contornata da dubbi interpretativi e difficoltà operativa. Durante la videoconferenza, verranno analizzati vari aspetti: i soggetti beneficiari, la gestione degli incrementi occupazionali, i riflessi sui gruppi societari, i meccanismi per il calcolo della maggiorazione del 120%, e del 130% riservato alle categorie di lavoratori svantaggiati. Il tutto, alla luce delle indicazioni fornite dalla Circolare 1/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, verranno illustrate le procedure di applicazione pratica, in particolare nella dichiarazione dei redditi delle imprese, le implicazioni fiscali e i controlli che verranno effettuati dalle autorità competenti. Ampio spazio sarà dedicato alla trattazione dei quesiti che perverranno nel corso della diretta.
La registrazione del corso sarà disponibile nella tua Area Privata e all'interno dell'Archivio Corsi registrati.
Data e orario
Giovedì 24 aprile 2025, h 10.30 - 12.30
Programma
Docente
Francesco Geria, Consulente del Lavoro.
Crediti Formativi
Il Corso non prevede l'attrivuzione di Crediti Formativi.
In data 17 aprile 2025, il Ministero per lo Sport ha pubblicato il DPCM contenente il terzo elenco delle mansioni rispetto a quelle indicate nell’art. 25, comma 1 , D.Lgs. n. 36/2021, (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva.
Il 23 aprile 2025 l’INPS ha pubblicato i dati dell’Osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, relativamente ai trattamenti pensionistici con decorrenza nel 2024 e nel primo trimestre del 2025, rilevati al 2 aprile 2025. Sono disponibili anche i dati navigabili.
Nel 2024, sono state registrate 877.186 pensioni, con un importo medio mensile di 1.229 euro. Nel primo trimestre del 2025, il numero di pensioni è stato di 194.582, con un importo medio di 1.237 euro. Questi dati comprendono pensioni di vecchiaia, assegni sociali, pensioni anticipate, fondi speciali, pensioni di invalidità e pensioni ai superstiti.
I dettagli delle singole categorie sono i seguenti:
Per quanto riguarda le singole gestioni, i dati sono i seguenti:
Monitoraggio flussi di pensionamento
La Cassazione - con ordinanza del 6 aprile 2025, n. 9081 - è intervenuta in merito al licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore con qualifica di quadro, che si era sistematicamente sottratto all'osservanza dell'orario di lavoro, prolungando illegittimamente la pausa pranzo e anticipando l'orario di uscita.
Nello specifico, la Suprema Corte ha deciso che l'esclusione dalla disciplina sull'orario di lavoro, ex art. 17, D.Lgs. n. 66/2003, è applicabile unicamente ai dirigenti o al personale direttivo con reali poteri decisionali autonomi, categoria nella quale non rientrava il ricorrente.
Pertanto, è stato ritenuto legittimo il licenziamento in quanto, le condotte accertate non erano coperte da sanzioni conservative previste dalla contrattazione collettiva applicata: in ogni caso, tale tipizzazione non vincola il giudice nel caso siano presenti elementi aggravanti o ulteriori rispetto alla previsione negoziale.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 3 aprile 2025, prot. n. 616 - ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla legittimità della prassi di anticipo mensile del TFR in busta paga, al di fuori del periodo di vigenza della Qu.I.R.
Nel dettaglio, l'INL ha affermato che la pattuizione collettiva o individuale, ex art. 2120 cod. civ., possa avere ad oggetto un'anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione, ma non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile di TFR.
Contrariamente, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Tale operazione, peraltro, contrasterebbe con la stessa ratio dell'istituto ovvero assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Pertanto, nel caso in cui il personale ispettivo dovesse ravvisare irregolarità rispetto alle indicazioni fornite dall'INL, dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l'adozione del provvedimento di disposizione, ex art. 14, D.Lgs. n. 124/2004.
In data 23 aprile 2025, l’INAIL ha comunicato che lo sportello informatico per l’inserimento degli allegati n. 6, 7, 8 è aperto dalle ore 12:00 del 24 aprile 2025 alle ore 12:00 del 23 maggio 2025.
Pubblicato, inoltre, anche il “Manuale utente e regole tecniche” nonché il file “Elenco docenti” per l’upload dei documenti.
Infine, dal 22 aprile 2025, è stato pubblicato l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate per l’ambito A, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento ovvero rientranti nel limite di capienza della dotazione finanziaria dell’ambito A e di quelle risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.
Avviso pubblico 23 aprile 2025
Il 16 aprile 2025 è stato siglato - tra CONFCOMMERCIO Genova e la FISASCAT CISL di Genova, la UILTUCS Liguria - un accordo territoriale in materia di assunzioni a tempo determinato per ragioni di stagionalità.
Nello specifico, per i datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi (sottoscritto da CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e ULLTUCS UIL) che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, sono state individuate come località a prevalente vocazione turistica il Comune di Genova e tutti i Comuni della Provincia di Genova, così individuati dalla Regione Liguria tramite i relativi decreti.
Il periodo considerato di effettiva stagionalità va dal 16 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 e dal 25 novembre a tutta la durata dei saldi invernali nella Regione Liguria (45 gg dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania).
I lavoratori che, attraverso uno o più contratti a tempo determinato nella stessa azienda, abbiano maturato un periodo lavorativo superiore a 6 mesi avranno diritto di precedenza sia nelle assunzioni a tempo determinato che indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, fatto salvo licenziamenti per giusta causa o per motivi disciplinari, dimissioni, risoluzioni del rapporto nel periodo di prova o consensuali.
I datori di lavoro che intendono usufruire dei benefici previsti dovranno riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale ed inoltre dare comunicazione dell'applicazione all'Ente Bilaterale del Terziario di Genova, entro 15 giorni dall'assunzione.
In data 18 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di richiedere in sede di dichiarazione dei redditi il cd. "bonus Natale", ex art. 2-bis , decreto-legge n. 113/2024.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contribuenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non abbiano richiesto il bonus al proprio datore di lavoro potranno beneficiarne nella dichiarazione dei redditi.
In tal caso, potranno utilizzare:
La possibilità di "recuperare" il bonus è prevista anche per i dipendenti che non hanno sostituto d'imposta, quali i collaboratori familiari.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni per la compilazione dei modelli dichiarativi, anche in caso di eventuale restituzione dell'indennità.