Indennità Covid: l’INPS passa al recupero
L’INPS ha avviato la notifica delle lettere di recupero delle indennità di 200 euro e 150 euro che erano state erogate in via provvisoria durante la pandemia da Covid-19 ai pensionati che rispettavano determinati limiti reddituali.
Come si legge sul portale dell’Istituto di previdenza, a dicembre 2024 l’INPS ha concluso le attività di verifica relative alle indennità una tantum erogate, in via provvisoria, nel 2022, per i titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2021 fornite dall’Agenzia delle Entrate.
L’azione di verifica - condotta ai sensi dei decreti legislativi n. 50/2022 e n. 144/2022 - ha riguardato le indennità di 200 euro e 150 euro che erano state erogate provvisoriamente a coloro i cui redditi personali imponibili IRPEF 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superassero rispettivamente i limiti di 35.000 e 20.000 euro.
Per le situazioni in cui i redditi rilevanti a consuntivo sono risultati superiori ai limiti previsti, l’INPS ha già provveduto a inviare una comunicazione di indebito attraverso la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione SEND - Servizio Notifiche Digitali.
Da qui sono poi partite le lettere “Avviso di avvenuta ricezione” aventi ad oggetto “Recupero della somma non dovuta ricevuta come bonus indennità”.
Nelle lettere viene specificato che per prendere visione dei documenti notificati, è necessario accedere al portale online SEND. I documenti non inclusi nella lettera, sono dunque disponibili online.
Contro il provvedimento di recupero è possibile presentare un’istanza di riesame o un ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla data di notifica, utilizzando una delle seguenti modalità:
- online sul sito INPS accedendo al servizio “Ricorsi amministrativi” con uno dei seguenti strumenti:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), richiedibile agli Identity Provider accreditati (elenco disponibile sul sito ufficiale AGID);
- CIE (Carta d’identità elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- PIN (rilasciato dall’INPS, solo per residenti all’estero privi di SPID). eIDAS (Electronic Identification Authentication and Trust Services), utilizzabile da cittadini UE;
- presso gli enti di patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.
Se l’INPS non adotta alcuna decisione entro i 90 giorni dalla presentazione del ricorso, è possibile proporre azione giudiziaria, notificandola all’indirizzo indicato nella lettera.
Come comunicato ai soggetti interessati nella notifica di indebito, il recupero verrà effettuato con trattenuta su pensione e rate mensili di 50 euro a partire dalla mensilità di giugno 2025. Laddove non sia possibile procedere al recupero con trattenuta su pensione, si procederà alla spedizione dell’Avviso di pagamento PagoPA.
Comunicato Stampa 7 gennaio 2025
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