Ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente - Versamento
aggiornato da Mario Lonoce| 17 APRILE 2024
Per l’art. 50 del Tuir, si devono considerare redditi assimilati a quello di lavoro dipendente quelli corrisposti per particolari attività lavorative. Pertanto, sono considerati tali:
gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (art. 50, comma 1, lettera i), del Tuir);
i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%) (art. 50, comma 1, lettera a), del Tuir);
i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art. 50, comma 1, lettera l), del Tuir);
le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lettera b), del Tuir);
le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (art. 50, comma 1, lettera g), del Tuir);
le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (art. 50, comma 1, lettera f), del Tuir);
le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lettera d), del Tuir);
le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, comma 1, lettera h), del Tuir);
le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lettera c), del Tuir);
le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (art. 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir).
Le ritenute alla fonte costituiscono la cosiddetta prima tassazione dei compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Al riguardo, pertanto, è necessario individuare il periodo di erogazione per il quale è necessario fare riferimento sistematico per l’applicazione delle ritenute alla fonte (principio di cassa).