Le vigenti disposizioni in materia di adempimenti fiscali stabiliscono che:
i committenti;
i preponenti;
i mandanti;
nella loro qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti ad operare una ritenuta alla fonte a titolo di acconto da versare all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni all’intermediario di commercio (agente o rappresentante). Le modalità applicative inerenti alleritenute alla fontesulle provvigioni relative a rapporti di:
agenzia;
commissione;
mediazione;
rappresentanza di commercio;
procacciamento d’affari;
pongono in evidenza le modalità che i soggetti percipienti devono rispettare per beneficiare dell’applicazione delle stesse in misura ridotta. Infatti, i soggetti percipienti che:
nell’esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa:
dell’opera di lavoratori dipendenti; o:
della collaborazione di terzi;
dichiarano ai loro:
committenti;
preponenti;
mandanti;
la sussistenza della predetta situazione;
la ritenuta alla fonte del 23% deve essere commisurata, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni.