Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
aggiornato da Mario Lonoce| 11 APRILE 2024
Per effetto delle legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2017, il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto d'imposta sui corrispettivi per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa, tenuto conto delle seguenti nuove scadenze:
entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento della fattura, nel caso sia raggiunta la soglia di euro 500;
entro il 30 giugno ovvero il 20 dicembre di ogni anno nel caso non si raggiunga l’importo di 500 euro.
Tuttavia, come precisato nella circolare n. 8/E/2017 , il condominio, se lo ritiene, può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro.
Inoltre, con il comma 2-ter dell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973 viene stabilito che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito con modalità tracciabili o mediante conti correnti bancari o postali ovvero mediante altre modalità (da definire con decreto) che consentano il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
L’inosservanza di tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.