Ritenute sui pagamenti eseguiti mediante pignoramenti presso terzi - Versamento
aggiornato da Mario Lonoce| 15 MARZO 2023
In caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzi, il soggetto terzo erogatore, se riveste la qualifica di sostituto di imposta ai sensi dell' art. 23 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è tenuto a operare, all’atto del pagamento, una ritenuta alla fonte nella misura del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignoratizio. Il terzo erogatore, inoltre, non deve eseguire tale ritenuta se è a conoscenza che il credito sia riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, nell’art. 11, commi 5, 6 e 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, nonché nell’ art. 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.