Ritenute su indennità cessazione di rapporto di lavoro - Versamento
aggiornato da Mario Lonoce| 15 MARZO 2023
Con il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, è stato modificato il meccanismo di tassazione del Tfr-trattamento di fine rapporto e, conseguentemente, è necessario procedere tenendo conto delle regole proprie vigenti per i periodi fino al 31 dicembre 2000 e per quelli successivi. Per i trattamenti di fine rapporto maturati dopo il 31 dicembre 2000 è stato previsto che la tassazione deve essere operata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria dei cinque anni precedenti a quello in cui risulta maturato il diritto alla percezione, mentre il sostituto d’imposta deve procedere ad eseguire il prelievo dell’imposta a titolo di acconto distinguendo gli importi maturali a titolo di rivalutazione, che devono essere tassati annualmente, dalla quota inerente al trattamento di fine rapporto vero e proprio che deve essere tassato al momento della percezione (anticipata o definitiva). Ai fini procedurali, per la determinazione dell’imponibile fiscale:
per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000,si deve dedurre dall’importo del Tfr-trattamento di fine rapporto euro 309,87 per ogni anno di anzianità aziendale, tenendo presente che tale somma è frazionabile a mese. Nell’ipotesi di rapporto a tempo parziale, l’entità della deduzione deve essere ridotta in proporzione alla riduzione dell’orario rispetto ai lavoratori a tempo pieno;
per le quote maturate a partire dal 1° gennaio 2001,poiché le rivalutazioni devono risultare tassate ogni anno applicando un’imposta sostitutiva dell’11%, si deve fare riferimento all’importo del Tfr stesso, ridotto delle rivalutazioni assoggettate alla predetta imposta sostitutiva.
L’aliquota utile per la tassazione del Tfr-trattamento di fine rapporto, ferme restando le diverse modalità di individuazione della base imponibile per il periodo fino al 31 dicembre 2000 e per quello dopo il 1° gennaio 2001, è unica e deve essere determinata in relazione all’anno in cui viene percepito il Tfr. Per poter eseguire la ritenuta alla fonte il sostituto d’imposta deve:
determinare il reddito di riferimento al fine di individuare la corrispondente l’aliquota e cioè:
importo accantonamento Tfr (al netto delle rivalutazioni già tassate); più:
somme destinate ai fondi pensione; uguale:
totale (A) da cui:
reddito di riferimento (B) è uguale al totale A x 12: il numero di anni e frazioni di anno a cui si riferisce il Tfr;
utilizzare le aliquote Irpef vigenti nell’anno di liquidazione del Tfr, al reddito di riferimento di cui al punto precedente, il cui risultato deve essere diviso per il reddito di riferimento (B) e moltiplicato per 100 (= aliquota da applicare).