Una s.r.l. trasformata in s.a.s. nel corso dell’anno x (prima della scadenza del termine di approvazione/deposito del bilancio x-1) è obbligata ad approvare/depositare al Registro delle imprese il bilancio dell'anno x-1?
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ADEMPIMENTI
PEC amministratori: la procedura per la comunicazione alla CCIAA
Dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società sono tenuti a possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, da comunicare al Registro delle imprese. Questo obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, riguarda sia le società di persone sia quelle di capitali, comprese le reti di imprese in alcuni casi, ma esclude le società semplici (fatta eccezione per l’attività agricola), le società di mutuo soccorso, i consorzi e gli altri enti non costituiti in forma societaria. Anche i liquidatori, se presenti, sono soggetti all’obbligo. Le società costituite dal 2025 devono comunicare la PEC degli amministratori al momento dell’iscrizione, mentre quelle già esistenti hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi. Non è ammesso utilizzare la PEC aziendale come indirizzo personale dell’amministratore: ogni amministratore deve avere una propria casella. Tuttavia, lo stesso indirizzo PEC personale può essere utilizzato per più società in cui si ricopre la carica.