Il trattamento fiscale degli omaggi di fine anno

In occasione dell’arrivo della fine dell’anno e delle festività natalizie è prassi per molte imprese e professionisti offrire omaggi ai propri clienti. Riepiloghiamo di seguito la disciplina applicabile ai fini delle imposte sui redditi.
Imprese
Gli omaggi di beni costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008), quindi, ai fini della deducibilità in tema di imposte sui redditi valgono le regole dettate dall’art. 108, comma 2, del TUIR:
- se di valore unitario non superiore a 50,00 euro (al lordo dell’IVA indetraibile), sono interamente deducibili;
- se di valore unitario superiore a 50,00 euro (al lordo dell’IVA indetraibile), tali spese sono deducibili in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica. E più precisamente:
- nel limite dell’1,5%: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di 150.000 euro);
- nel limite dello 0,6%: per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di 390.000 euro);
- nel limite dello 0,4%: per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di 390.000 euro + lo 0,4% del fatturato caratteristico).
Tenendo presente che la parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.
Lavoratori autonomi
L’art. 54, comma 5 , del TUIR, stabilisce che sono espressamente comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito (ovvero omaggi). Sul punto si fa presente che ai fini IRPEF le spese di rappresentanza (nel caso in esame omaggi) sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario dell’omaggio.
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