Se si decade dal CPB si tassa comunque il reddito concordato, se più elevato

L’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, prevede i casi in cui il contribuente decade dal concordato preventivo in via retroattiva per entrambi i periodi del biennio. Ora, il Decreto correttivo prevede che in caso di decadenza dal concordato:
- restano dovute le imposte e i contributi dovuti sul reddito o valore della produzione concordati,
- laddove maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
La disposizione ha un’efficacia evidentemente antielusiva, dato che si vuole scoraggiare la decadenza qualora il contribuente si renda conto che i redditi effettivamente conseguiti sono inferiori rispetto a quelli concordati (senza che possa operare una legittima situazione di fuoriuscita del concordato).
Analogamente ai soggetti Isa, anche per i contribuenti forfettari sono previste delle situazioni in cui il concordato cessa di avere efficacia (fin dal 1° gennaio 2024). In particolare, ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n. 13/2024, alle previgenti ipotesi di cessazione, che si verificano dal periodo d’imposta in cui il contribuente:
- modifica l’attività svolta nel corso del 2024 rispetto a quella esercitata nel 2023, ad eccezione del caso in cui anche alla nuova attività sia applicabile il medesimo coefficiente di redditività (es.: modifica dell’attività professionale esercitata in un’altra attività professionale)
- oppure cessi l’attività
viene introdotta una nuova fattispecie per i contribuenti che nel 2024 dichiarano ricavi/compensi (con il criterio di cassa) di ammontare superiore a euro 150.000 (pari al 50% del limite di euro 100.000 di cui all’art. 1, comma 71, 2° periodo, Legge n. 190/2014, al quale è associata la decadenza dal regime forfettario).
Cause di cessazione dal CPB (artt. 22 e 32 D.Lgs. n. 13/2024) |
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Soggetti interessati |
Condizione ostativa |
Chiarimenti dell’Agenzia |
Per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB |
Cessazione o modifica dell’attività |
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Presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato |
Ai fini della verifica dello scostamento del 30%, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono:
Le fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali sono:
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Per i soli contribuenti ISA |
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Per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario |
Superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’art. 1, comma 71, secondo periodo, della Legge n. 190/2014, maggiorato del 50% |
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