Le plusvalenze patrimoniali costituiscono dei componenti positivi di reddito fiscalmente imponibili se provengono da una cessione a titolo oneroso ovvero dal risarcimento anche assicurativo per effetto della perdita o del danneggiamento di beni (art. 86 del T.U.I.R.). Tuttavia, è prevista l’esenzione quasi integrale dal concorso al reddito imponibile per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, in presenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi, oggettivi e temporali prescritti per l’accesso al regime di favore (art. 87 del D.P.R. n. 917/1986).