Il ravvedimento si applica anche in materia di IMU e TASI. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Nel caso in cui il contribuente abbia omesso di versare tutta o parte dell’imposta dovuta, è possibile sanare la violazione, versando in misura ridotta l’ordinaria sanzione, pari al 30%. Il legislatore ha contemplato un’ipotesi di regolarizzazione “intermedia” tra il ravvedimento breve nei 30 giorni e quello più ampio. La sanzione pari al 25% ridotta al 12,5% nei primi novanta giorni (30%, ridotta al 15% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024), delle somme non versate o versate in ritardo, è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura dello 0,83% giornaliero (1% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024).